L’EUROPA PROVA A INTRODURRE I “DAZI DI CIVILTA’” PER FAVORIRE AMBIENTE E AZIENDE
Il 1° ottobre scorso sono entrati in vigore i cosiddetti dazi ambientali, uno degli strumenti più innovativi ma anche più controversi del Patto Verde, o Green Deal varati dalla UE. Si tratta del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, noto con l’acronimo inglese CBAM, introdotto con il Reg. (UE) 956/2023, è uno degli strumenti cardine previsto dall’European Green Deal ed ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (C02) del 55% entro il 2030. In sostanza, il meccanismo è stato istituito con l’intento e la speranza di contrastare la rilocalizzazione di emissioni di carbonio, ovvero quando le aziende, con sede all’interno dell’UE, spostano la produzione ad alta intensità di carbonio all’estero, in particolar modo in quei paesi dove le normative climatiche sono molto meno rigorose rispetto a quelle imposte dall’UE o, altresì, quando i prodotti dell’UE vengono sostituiti da importazioni ad alta intensità di carbonio. Inoltre il CBAM dovrebbe sostenere efficacemente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei paesi terzi. In che modo? Il regolamento dovrebbe incoraggiare anche il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di paesi terzi, in modo da generare meno emissioni.
Ma per molti Stati che oggi sono tra i più grandi produttori di CO2 al mondo, l’introduzione di questi dazi è un duro colpo. L’India sta riflettendo a eventuali ritorsioni, mentre protesta anche il Brasile.
A sostenere questa misura è il copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini di Fratelli d’Italia.
“I dazi entrati in vigore il 1 ottobre per le merci prodotte con alte emissioni di CO2 al di fuori della UE, vanno nella direzione dei cosiddetti “dazi di civiltà” proposti da Fratelli d’Italia e consentiranno di difendere la competitività delle nostre imprese, su cui pesano oneri per rispettare parametri ambientali. E’ una misura importante, anche se noi di FDI avremmo voluto fosse più significativa per ricomprendere anche merci che entrano nel mercato unico europeo, ma prodotte da nazioni come la Cina senza rispettare i diritti umani e sociali delle popolazioni. In molte occasioni – continua Nicola Procaccini – si creano condizioni di concorrenza sleale che penalizzano le imprese italiane ed europee, a vantaggio di Stati dove le normative climatiche sono spesso inesistenti. Non è ammissibile che gran parte dei costi della decarbonizzazione ricadano sulla UE che è invece responsabile di circa il 7% delle emissioni mondiali di CO2. E’ quindi importante disincentivare la delocalizzazione della produzione industriale fuori dai confini europei ed evitare che i nostri prodotti vengano sostituiti da importazioni di merci realizzate con sistemi ad alta intensità di carbonio”-
Diverse le merci provenienti da settori produttivi ad alta intensità di carbonio, nei confronti delle quali le aziende che intendono importarle nel territorio doganale dell’UE saranno soggette ad obblighi informativi e di rendicontazione. Tra le merci cui si applica il CBAM, troviamo:
- cemento e prodotti in cemento;
- energia elettrica;
- fertilizzanti minerali e chimici;
- prodotti in ferro e acciaio;
- prodotti in alluminio;
- idrogeno.
L’introduzione del CBAM sarà fatto gradualmente, prevedendo due fasi d’implementazione:
- la fase transitoria che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025,
- La fase definitiva che avrà inizio dal 1° gennaio 2026.
La prima “Relazione CBAM” dovrà essere presentata entro la fine di gennaio 2024 e riguarderà il periodo che va da ottobre a dicembre 2023 mentre l’ultima relazione dovrà esser presentata entro il 31 gennaio 2026 e riguarderà il trimestre ottobre-dicembre 2025.
Il Regolamento prevede che le dichiarazioni siano presentate tramite il “Registro transitorio CBAM”, un database elettronico che consentirà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione europea, le Autorità doganali e i dichiaranti, e che fungerà da base per l’istituzione del vero e proprio “Registro CBAM”, una volta conclusosi il periodo transitorio.
Sulle procedure potranno essere attuati controlli per verificare l’adempimento degli obblighi di comunicazione dei dichiaranti durante il periodo transitorio. Nel caso in cui gli operatori economici vengano meno all’obbligo di rendicontazione, il Regolamento di esecuzione prevede sanzioni che vanno dai 10 ai 50 euro per tonnellata di emissioni non comunicate.